Sicurezza sul lavoro Viterbo – RSPP – Valutazione dei rischi
Garantiamo tranquillità per la sicurezza sul lavoro per le aziende
Sicurezza sul lavoro – RSPP -DVR
La Società Cooperativa Essemme ha sede a Viterbo ed opera nel settore della consulenza aziendale; il nostro obbiettivo è quello di divenire un punto di riferimento per le imprese del territorio e di contribuire fattivamente ai loro successi commerciali ed organizzativi, mantenendo così con i clienti un rapporto che duri nel tempo.
Tramite la nostra Area Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, offriamo supporto e collaborazione alle imprese, offrendo strumenti per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda, implementando le misure tecniche ed organizzative e garantendo l’adempimento dei servizi previsti dalla normativa nazionale (D.lgs 81/2008).

Incarico esterno di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, può essere affidato (su diretta designazione del datore di lavoro) a dei professionisti esterni all’azienda che abbiano le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi in azienda ai sensi dell’art.32 del D.lgs 82/2008
L’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno si presenta come un’opportunità per il datore di lavoro.
Il RSPP esterno:
- si assume l’onere di gestire tutta la documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione all’evoluzione della normativa vigente;
- cura la formazione periodica delle maestranze in relazione alla sicurezza
- sottopone al datore di lavoro un resoconto dei sopralluoghi periodici mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare;
- formalizza l’analisi dei rischi, redige ed aggiorna il piano degli interventi necessari al mantenimento di un elevato grado di salute e sicurezza ei luoghi di lavoro;
- organizza e gestisce la riunione periodica sulla sicurezza come richiesto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
Consulenza in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
La salute e sicurezza aziendale deve essere pianificata e gestita da personale competente in materia, perciò quando il datore di lavoro di un’impresa decide di svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, ai sensi del art.34 del D.lgs 81/2008, lo stesso, può affidarsi ad un consulente esterno per avere consigli o chiarimenti nel campo inerente la concreta attuazione in azienda del D.Lgs. 81/2008 e più in generale un supporto specialistico su tutte le leggi vigenti in materia di Salute, Sicurezza sul Lavoro.
Redazione e/o revisione del Documento Valutazione Rischi aziendali
La redazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/2008.
Una volta individuati i rischi è necessario indicare quali siano le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, oltre ad un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Gestione delle emergenze – Piano di emergenza ed evacuazione
Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro.
Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro, a predisporre le planimetrie di evacuazione con indicazione delle vie d’uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, oltre che l’indicazione di un’area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione.
Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili
Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si ritrovano nel Titolo IV del D.lgs 81/2008, misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, all’interno della normativa che disciplina i cantieri, sono previste le redazioni di specifici ed importanti documenti quali:
- Il Piano Operativo di Sicurezza, (POS)
- Il piano di Sicurezza e Coordinamento, (PSC) nel caso in cui siano coinvolte più imprese all’interno di un unico cantiere.
Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori (CSP-CSE)
La figura professionale del Coordinatore per la sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;
- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.