Codice della Crisi d’Impresa e i Modelli Organizzativi 

Codice della crisi d'impresa

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Entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa

Il 15/08/2020 entrerà in vigore nella sua interezza il DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Il nuovo codice oltre a riformare le procedure di gestione delle crisi riforma anche l’approccio che le imprese e, soprattutto, gli imprenditori devono porre alla gestione e alla prevenzione delle crisi di impresa.

La novità più importante nell’ambito della prevenzione delle crisi è sicuramente la modifica, attraverso l’inserimento di un secondo comma, dell’articolo 2086 del Codice Civile.

Il nuovo articolo recita:

  1. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
  2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il nuovo art. 2086 come modificato impone all’imprenditore di mettere in campo tutti gli strumenti necessari e attuare tutte le azioni opportune, compatibilmente con le dimensioni e la struttura dell’impresa, a prevenire e, qualora comunque insorga, rilevare prontamente lo stato di crisi.

Quali sono questi strumenti preventivi.

Agli strumenti regolati dal Codice Civile e previsti già in maniera obbligatoria per le imprese di maggiori dimensioni, ma adottabili su base volontaria da tutte le imprese, quali revisori dei conti e collegi dei sindaci possono essere aggiunti alcuni strumenti di volontari che andremo di seguito a elencare e a descrivere.

  • Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015. Pur non avendo un impatto diretto dal punto di vista della gestione economica dell’azienda questa norma, se applicata in maniera organica e non solamente per ottenere il “Bollino”, offre, attraverso il monitoraggio dei processi (introducendo anche indicatori economici) e la valutazione dei rischi (qui si possono/devono valutare anche gli aspetti economico finanziari dell’attività), indicatori e strumenti validi ai fini della prevenzione e della tempestiva rilevazione dei segnali dell’insorgenza di una crisi.
  • Sistemi di gestione della continuità operativa secondo la noma internazionale UNI EN ISO 20301:2014. Questa norma volontaria nasce con lo scopo di fornire alle aziende un sistema che permetta di prevenire, ridurre e azzerare gli effetti di eventi negativi. In questo modo, l’Imprenditore potrebbe avere un “cruscotto” di strumenti coordinati per il monitoraggio delle performance economico-finanziarie dell’Azienda nonché di regole predittive per l’analisi dei dati, al fine di non farsi trovare impreparato da eventuali eventi avversi.
  • Modello di organizzazione e gestione (MOG) o “modello ex D.lgs. n. 231/2001“. Strumento previsto dalla normativa italiana di natura volontaria (è attualmente depositata presso il Senato della Repubblica una proposta di legge che mira a renderlo obbligatorio nelle imprese più grandi). Un’azienda che decide di munirsi di un MOG dovrà predisporre una serie di documenti volti a identificare i reati che i propri dipendenti e amministratori potrebbero commettere in favore dell’azienda stessa. Detti documenti devono prevedere le modalità di prevenzione dei reati identificati, infine deve essere nominato un organismo di controllo indipendente. Il Modello Organizzativo non ha effetti sull’organizzazione fin quando non viene commesso un reato di quelli previsti dal Decreto, in quel momento l’azienda può utilizzare il MOG davanti al giudice per provare di avere attuato quanto necessario ad evitare la commissione del reato da parte del proprio amministratore, dipendente o collaboratore. Se il giudice considera valido il Modello l’azienda viene stralciata dal procedimento salvaguardando i propri asset e la propria continuità di business.

Raffaele Selvaggini – Consulente Sistemi di Gestione e GDPR.