Qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

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Qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

Entra in vigore oggi, 3 luglio 2018, il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il decreto 28 marzo 2018, n. 69, che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come, nello specifico “Regolamento recante disciplina delia cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Visualizza decreto del Ministero dell’ambiente.

Sul Regolamento vengono riportate le definizioni di supporto per una maggiore comprensione quali: Conglomerato bituminoso, granulato di conglomerato bituminoso, lotto, dichiarazione di conformità, autorità competente e le definizioni.

Tutte le aziende devono adeguarsi?

Il Regolamento prevede che le disposizioni previste nell’articolo 4 (spiegato in dettaglio successivamente), nel comma relativo alla conservazione del campione per ogni lotto, non si applicano alle imprese registrate ai sensi dei regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dei 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001. rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Gli articoli

Articolo 1

Nell’articolo 1 del decreto della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, si specificano i criteri per la quale il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto.

Articolo 2

Nell’articolo 2 sono specificate tutte le definizioni utili, come conglomerato bituminoso, granulato di conglomerato bituminoso, lotto, dichiarazione di conformità, ecc. Di seguito riportiamo quanto scritto nell’articolo:

  1. «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:
    1. da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
    2. dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
  2. «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
  3. «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso;
  4. «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (di seguito impianto di produzione);
  5. «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso, di cui all’articolo 4;
  6. «autorità competente»: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto.

Articolo 3

Nell’articolo 3 si spiega quando viene considerato granulato di conglomerato bituminoso , ovvero se soddisfa i seguenti criteri:

  1. è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alia parte a) dell’Allegato 1 del Regolamento;
  2. risponde agli standard previsti dalle norme EN 13108-8 (serie da 1-7) o EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1 del Regolamento.

Articolo 4

Nell’articolo 4 viene specificato che il produttore deve attestare tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000: questa attestazione deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e deve essere inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Tale dichiarazione di conformità deve essere  conservata presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il produttore deve conservare per 5 anni presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 (e succ. mod.) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti secondo quanto stabilito nell’art. 3. I campioni saranno conservati in modo tale da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e tale per cui si può consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 5

Nell’articolo 5 del Regolamento della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso viene specificato che le disposizioni previste nell’articolo 4, comma 3, come detto precedentemente, non si applicano alle imprese registrate ai sensi dei regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dei 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Nell’articolo 6 viene specificato il periodo transitorio per dare la possibilità alle aziende di adeguarsi al Regolamento, che deve essere entro 120 giorni (scadenza: 30/10/2018) dall’entrata in vigore dello stesso; il produttore dovrà presentare all’autorità competente un aggiornamento delia comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dei Titolo III- bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Durante il periodo transitorio, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi secondo l’art. 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 4.

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