Manutentore del verde, obbligo di qualifica dal 22/02/2020

Manutentore del verde

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Manutentore del verde

 

CHI È IL MANUTENTORE DEL VERDE?

La figura del Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.

Nello specifico tale figura allestisce, sistema e mantiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante, sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali; applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. È in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature oltre a fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.

L’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, riserva l’attività di “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi”, ai soggetti che hanno attestate capacità professionali ed in particolare

L’art 12 comma 1 lettera b) stabilisce che l’attività possa essere svolta da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, rimandando all’Accordo in Conferenza tra Stato-Regioni e Province autonome le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le eventuali esenzioni.

DOVE SVOLGERE LA FORMAZIONE

I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi formativi sono le Regioni e Province o gli enti accreditati ed autorizzati in base a ciascuna delibera regionale.

La Regione Lazio ha approvato gli standard professionale e formativo del Manutentore del Verde con delibera n. 206 del 3 maggio 2018 in Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2018, che modifica ed integra l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’08 giugno 2017, sullo “Standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del verde”, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge n° 154 del 28 luglio 2016.

È  disponibile sul sito della Regione al seguente link l’elenco completo dei soggetti autorizzati all’erogazione del corso.

REQUISITI PER LA FREQUENZA DEL CORSO

Sono obbligati a svolgere il corso di formazione di 180 ore (di cui almeno 60 di attività pratiche) i titolari d’impresa o preposti facenti parte dell’organico dell’impresa, la cui ammissione è consentita nel rispetto di due requisiti:

  • possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
  • 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale.

Per essere ammessi all’esame finale e per il rilascio del titolo abilitativo è necessario aver frequentato almeno l’80% delle ore previste.

ESENZIONE DALLA FREQUENZA DEL CORSO ABILITANTE

Sono esentati dal percorso formativo e dal relativo esame tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che possiedono uno dei seguenti requisiti:

  • i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
  • i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  • i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
  • i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
  • gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
  • i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
  • i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
  • Per quanto riguarda le imprese già iscritte al Registro Imprese prima del 25 agosto 2016 (ossia all’entrata in vigore della legge n. 154/2016), è possibile dimostrare di aver maturato un’esperienza almeno biennale alla data di stipula del sopra citato accordo Stato-Regioni; ovvero tutte le imprese che entro il 22 febbraio 2018 avevano già maturato almeno due anni di attività possono ritenersi esonerate dall’obbligo di frequenza del corso formativo. Esse dovranno presentare adeguata documentazione comprovante l’esperienza lavorativa come titolo abilitante. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto.

L’esperienza deve essere stata maturata presso imprese regolarmente operanti del settore e certificata attraverso specifica documentazione (es.: fatture, buste paga, contratto di lavoro, modello UNILAV, ecc.)

COME COMUNICARE I REQUISITI IN CAMERA DI COMMERCIO

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2018 tutti gli operatori che svolgono attività di manutenzione del verde (codice Ateco 81.30.00), devono comunicare alla Camera di Commercio di competenza entro il 22 febbraio 2020 il possesso dello standard formativo o di uno dei requisiti di esenzione previsti dall’Accordo, allegando la documentazione che certifica il conseguimento ed il possesso dei titoli abilitativi.

Emanuela Concu – Consulente Sistemi di Gestione e Mog ex 231/01.